Dopo una lunga battaglia iniziata nel 2016, ad avere la meglio 8 anni dopo è stato il conducente, secondo l’ordinanza della seconda sezione della Cassazione Civile n. 3335 del 6 febbraio 2024.

Motivo principale di vittoria del cittadino è il fatto che il Comune non avesse mai depositato la documentazione comprovante l’esatto funzionamento del macchinario.

Per una giurisprudenza costante della Cassazione Civile, infatti, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.

Detta prova può essere fornita solo producendo le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018), essendo a tal fine da ritenersi ininfluente la produzione in giudizio di merito del certificato di taratura, senza però fornire puntualmente la documentazione inerente ai percorsi di verifica, ma al contrario richiamando solamente l’esecuzione della verifica stessa.