Responsabilita’ civile e tutela legale degli amministratori e dei dirigenti d’azienda

MEDIAZIONI ASSICURATIVE

RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI D’AZIENDA

La riforma del diritto societario (D.L. 6 del 17/01/2003) ha superato il concetto di diligenza del buon padre di famiglia, sancendo che gli amministratori devono adempiere ai doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Come già evidenziato l’evoluzione normativa in atto dal 2003 ha mutato considerevolmente la responsabilità derivante dalla funzione di amministratore delle società di capitali, in particolare di quelle a Responsabilità Limitata.

Infatti l’art. 2476, comma 1, cod. civ. richiama lo schema della responsabilità in materia civile e specifica che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione, a meno  che dimostrino di essere esenti da colpa o che, qualora fossero al corrente dell’atto potenzialmente dannoso, abbiano manifestato il proprio dissenso facendolo constatare agli altri componenti del C.d.A. o ai soci.

Ancora, le nuove norme introdotte dal D. Lgs 231/2001 espongono il management delle imprese ai rischi che vanno oltre a quelli scaturenti dalla semplice conduzione degli affari.

Infine l’entrata in vigore da Marzo 2019 del CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA che sarà pienamente operativo da Agosto 2020 obbliga tutte le imprese e le società a riformulare il proprio apparato organizzativo, in base alla propria natura, dimensione e attività.

Impone all’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Prevede che l’imprenditore rilevi tempestivamente la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale, attivandosi prontamente con l’adozione degli strumenti necessari al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.

Attribuisce una maggiore responsabilizzazione dell’organo di gestione.

I soggetti i cui interessi possono essere lesi da un errore, da una negligenza, dall’inosservanza di un dovere sono molti: Azionisti, Dipendenti, Clienti, Concorrenti, Creditori, Curatore Fallimentare, Pubblica Amministrazione/Autorità Governative, Banche, Autorità di Controllo, etc.

Come possono, gli amministratori e l’impresa, tutelare il loro patrimonio aziendale, personale e familiare?

La riposta può essere sia non assicurativa che assicurativa. La risposta non assicurativa è la tutela del patrimonio attraverso la pianificazione e la gestione di strumenti giuridici idonei ad assolvere tale tutela.

Per quanto riguarda invece la risposta assicurativa, si possono pianificare degli strumenti volti a difendere il patrimonio attraverso la sottoscrizione di una polizza “D&O” e di una polizza Tutela legale, ovvero proteggere il patrimonio attraverso la sottoscrizione di strumenti di “Private Insurance”.

Per situazioni particolari le soluzioni possono pervenire da un mix di detti strumenti.

METTENDO IN ATTO QUESTI SISTEMI CI SI PROTEGGE DA:

  • richieste di risarcimento avanzate per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe;
  • costi di difesa, sia che riguardino un procedimento civile o un procedimento penale. In caso di imputazione dolosa (fattispecie esclusa per quanto riguarda il risarcimento di danni), i costi di difesa verranno comunque anticipati, salvo restituzione quando venga accertato con sentenza definitiva il comportamento doloso;
  • richieste di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato;
  • richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile gestionale e manageriale degli assicurati, così come previsto dagli articoli del Codice Civile 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393 bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394 bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo), 2396 (Direttori generali), 2407 (Responsabilità);

e ancora conseguenti a:

Violazione dell’obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti; richieste di risarcimento derivanti da “mala gestio”/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti; fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali; violazione degli impegni assunti con i creditori; mancato rispetto della normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere; violazioni di accordi aziendali; violazioni di legge sulla privacy; violazioni relative al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro; mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/01; indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di norme sulla pubblicità, … etc.

Le note fin qui accennate sono parte di una problematica molto più vasta che merita approfondimento.

Non pretendiamo di sostituirci ad una consulenza legale, ma riteniamo doveroso stimolare con semplici ragionamenti la curiosità degli Amministratori, al fine di divulgare, offrendo anche delle soluzioni, informazioni  che riguardano la conoscenza dei rischi a cui ogni giorno inconsapevolmente vanno incontro.

La differenza tra la consapevolezza e l’inconsapevolezza può far sì che il patrimonio realizzato con anni di sacrifici possa essere protetto con poche e semplici azioni.

Conoscerle non costa nulla, metterle in atto dipenderà dalla propria sensibilità.

 

R.C. degli Amministratori e dei Dirigenti di Azienda (D & O – Directors & Officers).

 La copertura di base comprende: 

  • Spese di difesa e risarcimento danni per “atti illeciti”;
  • Copertura per amministratore di ente esterno, oltre agli assicurati del contraente e delle controllate;
  • Copertura per atti illeciti relativi a rapporti di lavoro su base “individual” (incluso lo stress emotivo);
  • Spese di difesa fino all’intero massimale per la partecipazione a qualunque investigazione attinente alle attività dell’azienda;
  • Spese di emergenza pre-approvate;
  • Spese per cauzioni;
  • Spese per mitigare il danno alla reputazione;
  • Copertura automatica della società in relazione a richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari;

Le caratteristiche della Tutela Legale per Professionisti e Aziende comprende:

  • la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per le contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
  • la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
  • l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
  • Le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi.
  • “Pacchetto Sicurezza” (D. Lgs 81/2008)
  • Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03) 
  • Decreto Legislativo 231/2001

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