Importante pronuncia della Corte di Cassazione Sezione IV Penale, che con la Sentenza n. 1938 del 17.1.2024 ha chiarito con quali modalità la Polizia Giudiziaria, presso la struttura sanitaria, debba compiere gli atti finalizzati ad accertare se il conducente fosse o meno in stato di ebbrezza alcolica mentre era alla guida.

Il punto focale riguarda le modalità di informazione (nella sentenza si parla di “avvertimento”) del diritto del conducente all’assistenza di un proprio avvocato.

Nel caso di specie, alla Suprema Corte era stato posto il quesito relativo alla mancanza di un verbale redatto e sottoscritto dall’imputato: atto scritto recante l’avviso della facoltà di nominare un difensore; se ne deduce quindi che, allo stato dei fatti il relativo avviso fosse stato formulato oralmente e di qui l’inutilizzabilità nel procedimento penale sia della comunicazione che dei consecutivi accertamenti ematici.

Non serve sottolineare le rilevanti conseguenze che la decisione della Corte, in un senso o nell’altro, avrebbe comportato circa le modalità operative della Polizia Giudiziaria riguardo ai controlli nelle strutture sanitarie da effettuarsi sui responsabili di un sinistro stradale.

La Cassazione Penale ha rigettato il ricorso precisando che, in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore rivolto all’indagato da espletarsi ad opera della Polizia Giudiziaria presso una struttura sanitaria, non necessita di formule sacramentali: l’importante è che lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo; di conseguenza, l’avviso può essere formulato anche semplicemente in forma orale, senza obbligo di redigere apposito verbale che ne attesti la comunicazione all’indagato.

E’ dunque confermata la tesi che il diritto alla difesa dell’imputato, almeno in questi casi, non venga meno in assenza di un verbale, essendo sufficiente la forma orale, purché la modalità di comunicazione sia idonea al raggiungimento dello scopo.